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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
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Roma, 28
giugno 2017
Circolare n. 116/2017
Oggetto: Previdenza
– Lavoro – D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge 21.6.2017, n. 96 su S.O. alla
G.U. n. 144 del 23.6.2017.
La manovrina correttiva alla Legge di
Bilancio 2017 è stata convertita non senza polemiche legate, come è noto, alla
vicenda voucher che dopo essere stati
cancellati ad aprile dal decreto legge n. 25/2017 (successivamente convertito
dalla legge n. 49/2017) sono stati ora resuscitati sotto altra veste attraverso
il lavoro occasionale utilizzabile
dalle sole aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. Per il resto la legge di conversione
introduce alcune novità in materia di distacco transnazionale e conferma senza
modifiche le disposizioni già previste su decontribuzione dei premi di
risultato e anticipazione del pensionamento.
Si
evidenziano di seguito gli aspetti principali concernenti le materie di cui
sopra.
Lavoro occasionale (art. 54-bis) - Il nuovo contratto di prestazione occasionale, oltre ad essere limitato alle
sole micro imprese, si caratterizza per i seguenti aspetti:
·
dal
lato azienda non può dare luogo, con riferimento alla totalità dei lavoratori
occasionali utilizzati nel corso di un anno civile, a compensi di importo
complessivamente superiore a 5 mila euro;
·
dal
lato lavoratore non può dare luogo, per prestazioni rese sempre in un anno
civile in favore della medesima azienda, a compensi di importo superiore a 2,5
mila euro;
·
la
misura oraria del compenso da riconoscere al lavoratore non può essere
inferiore a 9 euro; il compenso è esente da imposizione fiscale mentre sono
interamente a carico dell’azienda utilizzatrice gli oneri INPS e INAIL;
·
la
prestazione resa dal lavoratore occasionale non può eccedere le 280 ore
nell’arco di un anno civile, pena la trasformazione del contratto in un
rapporto a tempo pieno e indeterminato; analogo effetto si determina qualora il
compenso corrisposto al lavoratore superi il tetto dei 2,5 mila euro in un anno;
·
è
vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per l’esecuzione di
appalti di opere o servizi;
·
per
accedere al lavoro occasionale le aziende utilizzatrici e i lavoratori dovranno
registrarsi su un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS.
Distacco transnazionale (art. 47-bis) – Come è noto, in base
al DLGVO n.136/2016 (di recepimento della direttiva UE 67/2014), le imprese
straniere che distaccano lavoratori in Italia hanno l’obbligo di comunicare
preventivamente il distacco al Ministero del Lavoro secondo le modalità
previste dal D.M. 10.8.2016. La comunicazione va effettuata entro le ore 24 del
giorno antecedente l’inizio del distacco mentre eventuali variazioni devono
essere comunicate entro 5 giorni.
Al
riguardo la norma in esame ha precisato che:
·
la
comunicazione ha durata trimestrale e pertanto durante tale periodo copre tutte
le operazioni di trasporto effettuate in Italia dall’autista distaccato per
conto della stessa impresa;
·
oltre
alle informazioni già previste (tra cui numero e generalità dei distaccati,
riferimenti dell’impresa utilizzatrice, data di inizio e fine del distacco), la
comunicazione deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in
euro del distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di
vitto e di alloggio dallo stesso sostenute;
·
una
copia della comunicazione preventiva di distacco deve essere tenuta a bordo del
veicolo, unitamente al contratto di lavoro e ai prospetti paga dell’autista
distaccato, per essere esibiti agli organi di polizia stradale in caso di
controlli su strada; un’altra copia della comunicazione deve essere conservata
dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante;
·
la
circolazione senza la documentazione di cui sopra o con documentazione non
conforme sarà punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
Decontribuzione dei premi di risultato (art.
55) – E’
stata confermata la decontribuzione sui premi di risultato o di produttività
corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali)
sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del
D.L. n.50/2017). Come è noto, il beneficio, limitato alle sole aziende che coinvolgono i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del D.M. 25.3.2016,
consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica
INPS a carico dei datori di lavoro, nonché nell’azzeramento dell’analoga
aliquota a carico dei datori di lavoro; la decontribuzione si applica su una
quota massima di premio pari a 800 euro.
Anticipazione del pensionamento (art. 53) – E’ stata confermata
la modifica dell’attuale disciplina della cosiddetta Ape sociale che, come è noto, prevede il pensionamento anticipato
di particolari categorie di soggetti svantaggiati, tra cui lavoratori con
almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che svolgano da almeno 6 anni
continuativi attività usuranti (in particolare conducenti di mezzi pesanti e
camion, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati). Nei confronti
dei suddetti soggetti è stato reso più flessibile il requisito dello
svolgimento dell’attività usurante in via continuativa prevedendo che lo stesso
possa essere soddisfatto anche nel caso in cui si siano verificate interruzioni
per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.
Fabio Marrocco Codirettore |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.87/2017, 83/2017, 187/2016 e 142/2016
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Allegato
uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Testo del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21
giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo.».
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
Capo I
Disposizioni in materia di entrate
***** OMISSIS*****
Art. 47-bis
Disposizioni in materia di trasporto
su strada
1. Al decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel settore del
trasporto su strada,
come individuato
dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di
distacco:
a) ha durata trimestrale
e, durante questo periodo, copre tutte
le
operazioni di
trasporto effettuate dal
conducente distaccato in
territorio italiano per conto della stessa impresa di
autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle
informazioni di cui al comma 1, deve indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente
distaccato e le modalita' di rimborso delle
spese di viaggio,
di
vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-ter. Una
copia della comunicazione
preventiva di distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi
del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere
esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12
del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
in caso di controllo
su strada; un'altra
copia della medesima
comunicazione deve essere
conservata dal referente
designato
dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera
b).
1-quater. In occasione
di un controllo su strada, gli
organi di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza
a bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o
altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n.
152;
b) prospetti di paga»;
b) all'articolo 12, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque circola
senza la documentazione prevista
dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero circola
con
documentazione non conforme alle predette disposizioni, e'
soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a
euro 10.000.
Si applicano le
disposizioni dell'articolo 207
del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
2. All'articolo 1, comma
651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e'
inserito il seguente:
«Tale esonero e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del
regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».
3. Al codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma
1, la
lettera g) e'
sostituita dalla
seguente:
«g) prescrivere orari e
riservare spazi per i veicoli di
categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47,
utilizzati
per il carico e lo scarico di cose»;
b) all'articolo
10, comma 3,
lettera e), dopo
le parole:
«contenitori o casse mobili
di tipo unificato»
sono inserite le
seguenti: «o trainino
rimorchi o semirimorchi utilizzati
in
operazioni di trasporto intermodale»;
c) all'articolo 158,
comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la
seguente:
«o-bis) nelle aree
riservate ai veicoli per il carico e lo
scarico
di merci, nelle ore stabilite»;
d) all'articolo 180,
comma 4, secondo periodo, sono
premesse le
seguenti parole: «Per
i rimorchi e
i semirimorchi di
massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;
e) all'articolo 201,
comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle
aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di
carico e
scarico di merci,».
4. Al
fine di consentire
gli interventi per
la protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento
all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n.
40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017.
E' altresi'
incrementata di 10 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018
la
dotazione
finanziaria a copertura
delle agevolazioni di
cui
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23
dicembre 2005, n.
266.
5. Ai fini del
completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica sono
autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le
finalita' di
cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le
finalita' di
cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui
all'articolo 1, comma 294,
della legge 23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle
imprese ferroviarie ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e
dell'articolo 11,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,
possono essere
destinate dal gestore
dell'infrastruttura, nei limiti
degli
stanziamenti esistenti, a investimenti per
il miglioramento delle
connessioni dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale ai
poli di
generazione e attrazione
del traffico o
all'ammodernamento delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel
contratto di
programma-parte
investimenti tra la
societa' Rete ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a
cui sono
finalizzate.
7. All'articolo 1, comma
651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo
e' sostituito dal
seguente: «A tal
fine e'
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016,
di 0,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per
l'anno
2018».
*****OMISSIS*****
Capo II
Misure per il lavoro, la produttivita'
delle imprese e gli
investimenti
Art. 53
APE
1. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita'
lavorative di
cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa
quando
nei sei anni precedenti la data di
decorrenza dell'indennita'
di cui al comma 181 della
medesima legge le
medesime attivita'
lavorative non hanno
subito interruzioni per
un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le
citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno
precedente
la predetta decorrenza
per un periodo
corrispondente a quello
complessivo di interruzione.
2. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita' lavorative
di
cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa
quando
nei sei anni precedenti la data del
pensionamento le medesime
attivita' lavorative non hanno subito interruzioni
per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le
citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno
precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a quello
complessivo
di interruzione.
3. All'articolo 1, comma
173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, in fine , il
seguente periodo: «I
finanziamenti
garantiti dal Fondo possono essere ceduti,
in tutto o in parte,
all'interno del gruppo del
soggetto finanziatore o
a istituzioni
finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai
sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i consensi
previsti dalla disciplina
che regola la
cessione del credito
e
conservano le medesime
garanzie e le
coperture assicurative che
assistono il finanziamento.»
***** OMISSIS*****
Art. 54-bis
Disciplina delle
prestazioni occasionali. Libretto
Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e'
ammessa la
possibilita' di acquisire
prestazioni di lavoro
occasionali,
intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno
luogo,
nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento
alla totalita' degli
utilizzatori,
a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000
euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento
alla totalita' dei
prestatori,
a compensi di importo complessivamente
non superiore a
5.000
euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese
da ogni prestatore in
favore
del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a
2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione
per l'invalidita', la
vecchiaia
e i superstiti, con iscrizione alla
Gestione separata di
cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e
all'assicurazione
contro gli infortuni sul
lavoro e le
malattie
professionali
disciplinata dal testo unico di cui
al decreto del
Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo
giornaliero, alle pause e ai
riposi
settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della
salute
e della sicurezza del prestatore,
si applica l'articolo
3,
comma
8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono
esenti da imposizione
fiscale,
non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai
fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il
rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni
di lavoro occasionali
da
soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da meno
di sei mesi
un rapporto di
lavoro subordinato o di
collaborazione
coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di
cui al presente
articolo possono fare
ricorso:
a)
le persone fisiche,
non nell'esercizio dell'attivita'
professionale
o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali
mediante
il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di
cui al comma
14, per
l'acquisizione
di prestazioni di lavoro mediante
il contratto di
prestazione
occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
fare ricorso al
contratto
di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera
a),
del presente articolo, nel rispetto dei
vincoli previsti dalla
vigente disciplina
in materia di
contenimento delle spese
di
personale
e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente articolo,
esclusivamente per esigenze
temporanee o
eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie
di
soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione,
di
tossicodipendenza
o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita'
o
eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in
collaborazione con altri enti
pubblici
o associazioni di volontariato;
d)
per l'organizzazione di
manifestazioni sociali, sportive,
culturali
o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per
cento del loro importo,
ai
fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali
rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni
di eta',
se regolarmente
iscritti
a un ciclo di
studi presso un
istituto scolastico di
qualsiasi ordine
e grado ovvero
a un ciclo
di studi presso
l'universita';
c) persone disoccupate, ai
sensi dell'articolo 19
del decreto
legislativo
14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del
salario, di reddito di
inclusione
(REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal
caso l'INPS provvede
a sottrarre dalla
contribuzione
figurativa
relativa alle prestazioni integrative
del salario o di
sostegno
del reddito gli
accrediti contributivi derivanti
dalle
prestazioni
occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al
presente articolo, gli
utilizzatori
e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i
relativi
adempimenti, anche tramite un intermediario
di cui alla
legge
11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma
informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata
«piattaforma
informatica
INPS», che supporta le operazioni di
erogazione e di
accreditamento
dei compensi e
di valorizzazione della
posizione
contributiva dei
prestatori attraverso un
sistema di pagamento
elettronico. I
pagamenti possono essere
altresi' effettuati
utilizzando
il modello di
versamento F24, con
esclusione della
facolta'
di compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai
fini
dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al
comma 10, la
registrazione
e i relativi adempimenti possono essere svolti
tramite
un
ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui
al comma 6,
lettera a), puo'
acquistare, attraverso
la piattaforma informatica
INPS, con le
modalita'
di cui al comma 9 ovvero presso gli
uffici postali, un
libretto
nominativo prefinanziato,
denominato «Libretto Famiglia»,
per
il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da
uno
o piu' prestatori nell'ambito di: a)
piccoli lavori domestici,
compresi
lavori di giardinaggio, di pulizia
o di manutenzione;
b)
assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con
disabilita'; c) insegnamento privato supplementare. Mediante
il
Libretto
Famiglia, e' erogato,
secondo le modalita'
di cui al
presente
articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24,
lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di
servizi
di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei
servizi per l'infanzia
o dei servizi
privati
accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli
di pagamento, il cui
valore
nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare
prestazioni
di durata non superiore a un'ora. Per ciascun
titolo di
pagamento
erogato sono interamente a
carico dell'utilizzatore la
contribuzione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della
legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di
1,65
euro,
e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e
le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, stabilito
nella
misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro
e' destinato al
finanziamento
degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica
INPS ovvero avvalendosi
dei servizi
di contact center
messi a disposizione
dall'INPS,
l'utilizzatore
di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno
3 del
mese
successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi
del prestatore, il compenso pattuito,
il luogo di
svolgimento e
la durata della
prestazione, nonche' ogni
altra
informazione
necessaria ai fini della
gestione del rapporto.
Il
prestatore
riceve contestuale notifica attraverso comunicazione
di
short
message service (SMS) o di posta elettronica.
13.
Il contratto di
prestazione occasionale e'
il contratto
mediante
il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e
7,
acquisisce, con modalita' semplificate,
prestazioni di lavoro
occasionali
o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo
di
cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14
e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di
prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze
piu'
di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore
agricolo, salvo che per le
attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non
iscritti
nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di
settori affini, delle
imprese esercenti
l'attivita' di escavazione
o lavorazione di
materiale
lapideo, delle imprese del settore delle
miniere, cave e
torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di
opere o servizi.
15.
Ai fini dell'attivazione del
contratto di prestazione
occasionale,
ciascun utilizzatore di cui al comma
6, lettera b),
versa,
attraverso la piattaforma informatica INPS, con
le modalita'
di cui
al comma 9,
le somme utilizzabili
per compensare le
prestazioni.
L'1 per cento degli importi versati
e' destinato al
finanziamento
degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso e'
pari a 9 euro, tranne
che
nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e'
pari
all'importo
della retribuzione oraria delle prestazioni
di natura
subordinata
individuata dal contratto collettivo di lavoro
stipulato
dalle
associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative
sul
piano nazionale. Sono interamente a carico
dell'utilizzatore la
contribuzione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso,
e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni
sul
lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124,
nella
misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera b), e'
tenuto a
trasmettere almeno
un'ora prima dell'inizio
della prestazione,
attraverso
la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei
servizi di
contact center messi
a disposizione dall'INPS,
una
dichiarazione
contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del
prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione; d) la data e
l'ora di inizio e di
termine
della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata
della
prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre
giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore
a 36 euro, per prestazioni
di durata non
superiore a
quattro
ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per
il settore agricolo
ai sensi del
comma 16. Il
prestatore
riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso
comunicazione
di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione
lavorativa non abbia
luogo,
l'utilizzatore
di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso
la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei
servizi
di contact center messi a disposizione dall'INPS, la
revoca
della
dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi
al
giorno programmato di svolgimento della prestazione. In
mancanza
della
predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e
all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel
termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del
Libretto
Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel
corso
del mese, l'INPS provvede, nel limite delle
somme previamente
acquisite
a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma
6, lettera a), e al comma 6, lettera
b), al pagamento
del
compenso
al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso
accredito
delle spettanze su
conto corrente bancario
risultante
sull'anagrafica del
prestatore ovvero, in
mancanza della
registrazione
del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato
pagabile presso gli uffici della societa' Poste
italiane
Spa.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico
del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui
al comma
6, l'INPS provvede
altresi' all'accreditamento dei
contributi
previdenziali sulla posizione contributiva del
prestatore
e
al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno
e il 31
dicembre di
ciascun
anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro
e le malattie professionali, nonche' dei
dati relativi alle
prestazioni
di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un
utilizzatore diverso da
una
pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al
comma
1,
lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a
280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma
in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore
agricolo, il suddetto limite di durata e'
pari al rapporto
tra
il limite di importo di cui
al comma 1,
lettera c), e la
retribuzione
oraria individuata ai sensi del comma
16. In caso
di
violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei
divieti di cui
al comma 14,
si applica la
sanzione
amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 500 a
euro
2.500 per ogni
prestazione lavorativa giornaliera
per cui
risulta
accertata la violazione. Non si
applica la procedura
di
diffida
di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile
2004,
n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il
Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, previo confronto con le parti
sociali, trasmette
alle
Camere una relazione sullo sviluppo delle
attivita' lavorative
disciplinate
dal presente articolo.
***** OMISSIS*****
Art. 55
Premi di produttivita'
1. All'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
comma
189 e' sostituito dal seguente:
«189. Per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell'organizzazione del lavoro,
con le modalita'
specificate nel
decreto di cui al comma 188, e' ridotta di venti
punti percentuali
l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il
regime
relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una
quota
delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore
a 800 euro.
Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a
carico del
lavoratore. Con riferimento
alla quota di
erogazioni di cui al
presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva
di computo ai fini pensionistici.».
2. La disposizione di
cui al comma 1 opera per i premi e
le somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma
187,
della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti
stipulati anteriormente a
tale data continuano
ad applicarsi le
disposizioni gia' vigenti alla medesima data.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO